Cosa succede se la raccomandata non è stata firmata o magari la firma è illeggibile? Le notifiche in questo caso sono sempre valide? Rispondiamo a queste domande.
Quando ci arriva una raccomandata sappiamo che si tratta di un documento di una certa importanza, se non altro perché chi lo ha spedito voleva essere pienamente sicuro che lo ricevessimo, con tanto di ricezione documentata con firma e determinata nel tempo. Cosa succede a quelle notifiche però che non abbiamo firmato o che magari hanno una firma illeggibile? Sono valide allo stesso modo o sono contestabili? Ha risposto a queste domande una recente ordinanza della Cassazione.
Tra gli avvisi che maggiormente si ricevono con raccomandata ci sono le cartelle esattoriali, parliamo quindi di comunicazioni da parte del Fisco che potremmo decidere di contestare magari proprio perché non è avvenuta comunicazione o si è convinti che non si avvenuta.
A quel punto sta alla controparte, cioè al Fisco in questo caso (ma più in generale ha chi ha inviato la raccomandata) dimostrarne la ricezione. L’ordinanza della Cassazione si concentra su una tematica molto importante e se la firma in questione è illeggibile o ancora il soggetto interessato non la riconosce perché apposta da un soggetto terso, cosa succede a quel punto?
La regola stabilita dalla Corte cerca di equilibrare due fattori contrapposti: da una parte i diritti del destinatario e dall’altro l’esigenza da parte della PA di non incentivare pratiche fraudolente come può essere una firma apposta volontariamente in maniera sbagliata proprio per avere poi la possibilità di contestare le notifiche.
Tanto il postino quanto l’ufficiale giudiziario sono pubblici ufficiali per questo ciò che questi certificano è dato per certo e veritiero. Questo significa che se il postino afferma di consegnato la raccomandata alla persona interessata, il fatto è ritenuto presumibilmente vero, il che porta il soggetto interessato ad eventualmente dimostrare che questa cosa non è avvenuta avviando quella che si chiama una querela di falso e apportando prove a suo credito.
C’è però, ovviamente, un ma; perché attraverso la querela di falso e la richiesta di una perizia calligrafica il soggetto destinatario che non ha firmato la raccomandata può dimostrare l’errore da parte del pubblico ufficiale.
Attenzione però perché anche in questo caso c’è da fare un chiarimento; secondo quanto previsto dal Codice di procedura civile, il postino o l’ufficiale giudiziario che non trovano il soggetto interessato per la consegna possono consegnare la busta e, quindi far firmare la raccomandata, a uno di questi tre soggetti:
Qualora la consegna avvenga ad uno di loro, la raccomandata si qualifica come validamente consegnata. Quindi per contestare una raccomandata non firmata o illeggibile bisogna dimostrare che la firma non sia del soggetto destinatario e che non appartenga a una delle figura sopra elencate.
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